Studio Legale Scappini - Successioni Ereditarie

STUDIO LEGALE SCAPPINI

Diritto Civile della Persona e della Famiglia - Diritto delle Successioni

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Successioni ereditarie




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Successioni Ereditarie


A differenza di altri ambiti del diritto, il diritto delle successioni è una materia che, prima o poi, tocca ciascuno di noi.
A tutti, infatti, presto o tardi, capita di essere chiamati all'eredità di un genitore, a molti, di uno zio, di un lontano parente, o anche di un amico o conoscente.
Come, altrettanto frequentemente, capita che una persona si interroghi sulla destinazione del proprio patrimonio per quando avrà cessato di esistere, ricorrendo talvolta al "fai da te" di un semplice testamento olografo o a sommarie informazioni acquisite qua e là.
Va detto subito che il diritto delle successioni è una materia alquanto complessa e piena di insidie, e l'utilizzo dei suoi istituti non può certo essere lasciato all'improvvisazione.
Anche per tale ragione, il presente contributo non ha nessuna pretesa di esaustività, ma vuole semplicemente dare qualche sommaria indicazione di carattere pratico che si confida essere di utilità, rimandando tuttavia la risoluzione di un caso specifico ad un'adeguata consulenza ed assistenza da parte di un professionista esperto della materia, di cui si suggerisce vivamente di avvalersi.

Cosa fare in caso di chiamata all'eredità
Salvo che la chiamata provenga da un genitore o da un parente di cui si è certi della consistenza patrimoniale, il primo dubbio da porsi è se sia opportuno accettare o meno l'eredità, e come effettuare tale accettazione.
L'assunzione della qualità di erede, infatti, comporta il trasferimento non solo di tutte le poste attive del defunto, ma anche di tutte le passività, ovvero i debiti.
Vi e' da porre attenzione poi al fatto che l'accettazione dell'eredita' puo' essere effettuata anche tacitamente, con il compimento di atti svolti nella qualità di erede (a volte, è bastato anche il ricevere una lettera raccomandata, o il pagare una bolletta per conto del defunto).
Una volta accettata l'eredità, la qualifica di erede viene assunta in modo irreversibile. Per cui si impone prudenza.
Nel caso in cui si dubiti della consistenza del patrimonio ereditario, è quindi opportuno valutare un particolare modo di accettazione dell'eredità, chiamato: accettazione con beneficio d'inventario.
Il vantaggio di questa particolare procedura e' di dare all'erede il beneficio di rispondere dei debiti ereditari solo nei limiti dell'attivo ereditario (come risultante dal verbale di inventario che verra' redatto), senza quindi dover rischiare nulla del proprio patrimonio personale precedente all'accettazione dell'eredita'.
Il vantaggio e' quindi evidente: in caso di attivo ereditario superiore ai debiti, l'erede potrebbe godere di tale residuo attivo; in caso invece di debiti superiori all'attivo, l'erede sarebbe tenuto a pagare detti debiti solo nei limiti dell'attivo ereditato, senza dover aggiungere alcunche'.
L'accettazione con beneficio d'inventario comporta una particolare procedura, che consiste, in primo luogo, da una dichiarazione di accettazione con beneficio, da rendersi avanti al cancelliere del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione (dove è morto il soggetto all'eredità del quale si è chiamati) oppure avanti ad un Notaio. Effettuata la dichiarazione di accettazione, va redatto l'inventario, che potrà essere effettuato da un cancelliere nominato dal Giudice delle successioni o dal Notaio. Dopo l'inventario, per non perdere i benefici previsti per legge, eventuali atti dispositivi dei beni ereditari potranno essere effettuati solo previa autorizzazione del Giudice delle successioni.
Nei casi di conclamata passività dell'asse ereditario, potrà semplicemente effettuarsi dichiarazione di non accettazione dell'eredità, ponendo tuttavia attenzione al fatto che ciò comporta la chiamata degli eredi di grado successivo (a titolo esemplificativo, si pensi ad un soggetto con figli, anche minori, che, una volta rinunciato all'eredità, farà scattare la chiamata all'eredità nei confronti dei propri figli).

L'avv. Matteo Scappini effettua abitualmente consulenza ed assistenza di soggetti chiamati all'eredità, che decidano di avvalersi della procedura di accettazione con beneficio d'inventario o di semplice rinuncia all'eredità, e si è occupato di numerose vertenze di varia natura in materia successoria.


Come si fa un testamento
Si ricorda innanzitutto che esistono tre tipi di testamento: il testamento pubblico (effettuato dal Notaio, che riceve le dichiarazioni di ultima volontà davanti a testimoni); il testamento olografo (redatto di pugno e sottoscritto dal testatore); il testamento segreto (meno comune, è un testamento scritto dal testatore o da un terzo anche con mezzi meccanici, consegnato al Notaio che redige un verbale di consegna sigillando la scheda testamentaria).
Data la complessità della materia, è impossibile in questa sede fare una trattazione dei vari istituti testamentari. Solo si ricorda che il testamento è una sorta di contenitore, nel quale il testatore può inserire varie disposizioni, tra cui:
- l'istituzione di erede: disposizione a titolo universale che comprende l'universalità o una quota dei beni del testatore con cui il destinatario assume la qualità di erede;
- l'istituzione di legato: disposizione con cui ad un soggetto viene destinato un bene specifico od una somma di denaro.
Il testatore potrebbe poi nominare un esecutore testamentario, figura che ha il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volonta' del testatore.
Si ricorda, infine, che molto di frequente, soprattutto quando si tratta di disporre a favore dei figli, la soluzione spesso adottata per destinare un bene è quella della donazione in vita, con la quale un soggetto destina al proprio futuro erede il diritto su un determinato bene o complesso di beni, prima della propria morte. A differenza del testamento, che è sempre modificabile e revocabile, la donazione è un atto pressoche' irreversibile, che realizza immediatamente gli effetti traslativi che dispone, spogliando immediatamente il soggetto disponente a favore del donatario.
Data la complessità degli istituti testamentari e dell'istituto della donazione, e le ricadute che spesso comportano le disposizioni sia sotto il profilo giuridico, ma anche sotto il profilo fiscale, si consiglia di avvalersi di un'adeguata e competente consulenza professionale.

L'avv. Matteo Scappini effettua abitualmente consulenza in materia successoria (testamenti) e di donazioni, collaborando ove necessario anche con dottori commercialisti e Notai, accompagnando il proprio cliente alla predisposizione delle proprie ultime volontà nella forma più rispondente alle richieste effettuate.





  

  
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