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Diritto Civile della Persona e della Famiglia - Diritto delle Successioni

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Va riconosciuto l'assegno divorzile alla cinquantenne inoccupata, affetta da disturbi depressivi

di Matteo Scappini, Avvocato in Verona, 28/11/2020

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Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento





Iscritto all'Albo Ordinario degli Avvocati
presso l'Ordine degli Avvocati di Verona





Iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati
abilitati al patrocinio dinnanzi la corte di Cassazione
e le altre Giurisdizioni Superiori
tenuto dal Consiglio Nazionale Forense





Socio dell'AIAF
(Associazione Italiana degli Avvocati
per la Famiglia e per i Minori)





Socio dell'UGCI
(Unione Giuristi Cattolici Italiani)

Con ordinanza n. 21140 del 02 ottobre 2020, la I Sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile ad una donna che all'età di 55 anni era rimasta inoccupata e aveva subito un peggioramento dello stato di salute (disturbo depressivo).

Nella fattispecie, la donna che si era rivolta all'autorità giudiziaria chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile, aveva dimostrato di aver cercato lavoro, anche partecipando a corsi di riqualificazione, di essere disoccupata da un lungo periodo e di aver subito un peggioramento delle condizioni di salute, raggiungendo un età che rendeva complicato trovare altro impiego lavorativo.

La Corte di Cassazione, nel confermare il diritto della donna all'assegno divorzile, precisava che è orientamento consolidato che il giudice debba valutare la concreta possibilità del coniuge che chieda il mantenimento di procurarsi il reddito adeguato al proprio sostentamento (Cass., n. 18/11; n. 9533/19).

Le condizioni oggettive della donna, pertanto, essendo stato dimostrato che non consentivano alla stessa di procurarsi un reddito adeguato al proprio sostentamento, sono state ritenute motivo sufficiente per il riconoscimento dell' assegno divorzile.

(Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/07/2020) 02/10/2020, n. 21140)






  

  
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