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Consentito il pernottamento del figlio in tenera eta' presso il padre,
se manca un concreto pregiudizio


di Matteo Scappini, Avvocato in Verona, 28/11/2020

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Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento





Iscritto all'Albo Ordinario degli Avvocati
presso l'Ordine degli Avvocati di Verona





Iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati
abilitati al patrocinio dinnanzi la corte di Cassazione
e le altre Giurisdizioni Superiori
tenuto dal Consiglio Nazionale Forense





Socio dell'AIAF
(Associazione Italiana degli Avvocati
per la Famiglia e per i Minori)





Socio dell'UGCI
(Unione Giuristi Cattolici Italiani)

Con ordinanza n. 16125 del 28/07/2020, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione, confermava una decisione della Corte D'Appello di Cagliari, che aveva riconosciuto ad un padre il diritto al pernottamento con il figlio ancora in tenera età (2 anni), inizialmente negato dal Tribunale di Sassari in forza dell'assunto pregiudizio derivante dalla tenerà età del bambino, in quanto la madre sosteneva di aver dedotto e documentato, anche in sede di mediazione familiare, episodi di disagio del minore ove distaccato dalla madre, con conseguente consigliabile pernottamento presso il padre solo dopo il compimento del terzo anno di età.

La Suprema Corte, nel confermare la decisione della Corte d'Appello, ribadiva che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore del minore.

Nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole (di recente Cass. n. 9764-19).

Nella concreta fattispecie, la decisione della corte territoriale è stata determinata dalla considerazione che la possibilità del padre di tenere con sè il figlio anche di notte era stata radicalmente esclusa; e ciò tuttavia era avvenuto "esclusivamente in considerazione della tenera età" del figlio, mentre era mancata l'allegazione di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all'eventualità dei pernottamenti.

Di contro, la Corte d'Appello ha concluso che, invece, la regolazione dei pernottamenti nei termini (ben vero prudenziali) indicati nel provvedimento era da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l'esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell'interesse precipuo di questi.

Non può pertanto ritenersi aprioristicamente pregiudizievole per un minore in tenera età il pernottamento presso il padre, solo per un generico disagio dovuto al distacco dalla madre, dovendo contemperarsi la prudenza nel regolare i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore con il rispetto del principio di bigenitorialità, che impone di preservare la relazione genitoriale anche con tempi consoni, tra cui la possibilità di trascorrere con il padre anche tempi più prolungati e continuativi includendo il pernottamento.






  

  
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