Studio Legale Scappini - Volontaria Giurisdizione

STUDIO LEGALE SCAPPINI

Diritto Civile della Persona e della Famiglia - Diritto delle Successioni

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Volontaria Giurisdizione




Amministrazioni di Sostegno

Predisposizione e presentazione ricorso al Giudice Tutelare per l'apertura di amministrazione di sostegno

Tutele e curatele

Consulenza ed assistenza nei relativi procedimenti

Predisposizione e presentazione istanze di autorizzazione al Giudice Tutelare

Trasferimenti immobiliari di soggetti incapaci e minori

Consulenza ed assistenza nella gestione del patrimonio di minori

Accettazione di eredità con beneficio di inventario e rinuncia all'eredità

Successione di minori


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Volontaria Giurisdizione:
Amministratore di Sostegno, Tutore, Curatore



A cosa serve l'amministratore di sostegno? Cos'è il Tutore?

Quando capita di avere un genitore od un parente anziano, che ci si rende conto essere non piu' autosufficiente nel gestire la cura della propria persona o del proprio patrimonio, o un figlio o fratello o altro parente comunque incapace (per una disabilità psichica, per una menomazione sopraggiunta, o per abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti) di avere cura della propria persona e del proprio patrimonio, talvolta si cerca di rimediare a tali necessità utilizzando gli istituti contrattuali più comunemente noti, come le cointestazioni dei conti bancari ad esempio, o facendo leva sul principio generale di solidarietà familiare, generalmente tollerato (come ad esempio la firma di un consenso informato sanitario effettuata dal figlio per conto del genitore).
Queste "soluzioni pratiche", in molti casi sufficienti, non sono tuttavia sempre giuridicamente corrette.
Mentre, infatti, può essere lecito gestire il conto corrente per conto di un parente avvalendosi della cointestazione o della lelega bancaria, sempre che la delega o la cointestazione siano conferite in un tempo in cui il parente era ancora pienamente capace d'agire, altrettanto non può dirsi per le altre scelte che riguardano il parente, come i consensi sanitari, e le altre scelte più intime e personali come la scelta di dove risiedere (in casa propria o in casa di riposo), la scelta di quali attività svolgere, ecc.
In questi casi, infatti, è più evidente che la volontà di un figlio o di un nipote non possa semplicemente sostituirsi a quella del genitore o parente anziano limitato nelle proprie capacità, dovendo garantirsi il rispetto e la tutela, da un lato, delle sue volontà (presunte o previamente manifestate), e, dall'altro, del suo miglior interesse.
In altri casi, poi, ci sono degli atti dispositivi che certamente non potranno essere effettuati dal figlio o comunque da un terzo, e sono in genere gli atti dispositivi patrimoniali più rilevanti da effettuarsi avanti ad un notaio (ad esempio, compravendite o donazioni o altre operazioni immobiliari, e qualsiasi altro atto da effettuarsi a mezzo di Notaio, che certamente non accetterebbe la firma di un soggetto non più pienamente capace), così come gli atti personalissimi, tra cui rientrano la scelta di promuovere o difendersi in un giudizio di separazione e/o divorzio, circostanze tutte piuttosto frequenti.

Proprio per questi casi, la soluzione offerta dalla legge è quella dell'amministratore di sostegno o, nei casi più gravi, del tutore.
Va detto immediatamente che le figure del tutore, ed ancor più quella del curatore, sono oramai obsolete nella pratica dei tribunali, e, in particolare nel nostro Tribunale di Verona, anche le esigenze più gravose di tutela vengono ormai soddisfatte con l'amministrazione di sostegno, misura applicata con le dovute personalizzazioni, caso per caso, anche con specifiche limitazioni alla capacità d'agire, se necessario.
E' comunque doveroso segnalare che i due istituti di tutela e curatela sono ancora esistenti e, quando richiesti, applicati ove ne ricorrano i presupposti. Data la scarsa rilevanza attuale delle predette ultime due figure, ci si soffermerà in seguito solo sulla più snella figura dell'amministratore di sostegno.

Ma vediamo in cosa consiste questa figura.
L'amministratore di sostegno è una persona adulta e pienamente capace d'agire, che viene nominata dal Giudice Tutelare su richiesta dell'interessato, di un parente entro il quarto grado, o dei servizi sociali (i soggetti che più frequentemente sono gli istanti), come sostegno ad un altro soggetto adulto (qualsiasi sia la sua età) che si ritiene incapace di provvedere in modo adeguato alla cura della propria persona e del proprio patrimonio, sulla base di documentazione medica prodotta con la domanda di nomina.
La domanda per la nomina dell'amministratore di sostegno si propone con un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale del circondario nel quale l'interessato ha la residenza, e deve essere accompagnata dalla predetta documentazione medica, e da una relazione dettagliata sulle condizioni del soggetto, sugli atti che può compiere da solo autonomamente, su quelli che può eseguire solo con l'aiuto di un'altra persona e su quelli che non è in grado di compiere affatto.
Ricevuta la domanda di nomina, il Giudice Tutelare fissa un'udienza per l'audizione del soggetto da sottoporre ad amministrazione di sostegno, alla quale devono essere convocati anche tutti i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo.
Tale udienza è l'occasione per manifestare eventuali dissensi alla nomina di un amministratore di sostegno, o per candidare diversi soggetti a tale funzione. In caso di palese disaccordo tra i parenti o di questioni particolarmente complesse, in genere il Giudice nomina amministratore di sostegno un avvocato del Foro. Presso il Tribunale di Verona, per prassi, in genere gli amministratori di sostegno "professionisti" vengono scelti preferibilmente tra quelli inseriti in un elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Verona, al quale si accede dando prova di un'adeguata formazione ed esperienza.
Il sottoscritto risulta inserito in tale elenco avendo frequentato il primo corso di formazione per amministratori di sostegno tenutosi a Verona nel 2010, e svolgendo tale attività su incarico del Tribunale sin dal 2006.
Dopo la predetta udienza, il Giudice Tutelare pronuncia il decreto di nomina di AdS, specificando quali compiti siano affidati all'amministratore di sostegno, che viene onerato di un obbligo di rendiconto annuale, da depositarsi presso la cancelleria del Tribunale.
Si segnala che, a parte le questioni ordinarie per le quali l'amministratore di sostegno è abilitato ad agire per conto del beneficiario, in genere ogni spesa ed iniziativa di tipo straordinario (manutenzioni straordinarie, riparazioni, vendite, acquisti, ecc.) devono essere soggetti alla previa autorizzazione specifica del Giudice Tutelare.
Data la materia talvolta complessa ed insidiosa, e le responsabilità che derivano dal ricoprire detto ruolo, si suggerisce che, quando a ricoprire tale ruolo sia un parente, quantomeno ci si avvalga della consulenza di un avvocato qualificato ed esperto in materia.

L'Avv. Matteo Scappini presta abitualmente consulenza ed assistenza a numerosi amministratori di sostegno che hanno scelto di ricoprire tale ruolo per un proprio parente, accompagnandoli ed assistendoli sia nella fase di presentazione del ricorso per la nomina, sia nella fase successiva dei vari adempimenti giudiziari previsti per legge.






  

  
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